17406 shaares
2018/09/17: in che rapporto stanno la firma digitale/qualificata e la conservazione? Per garantire la validità giuridica di un documento è necessario che questo sia conservato in un sistema a norma prima della scadenza del certificato ?
Secondo questo articolo (grazie a Michele Gentili per averlo condiviso) https://t.co/bCCGMtI3CT oppure secondo quanto dicono i notai in questo (davvero interessante anche se discutibile) documento dedicato alla tematica https://www.notariato.it/sites/default/files/1-2017-DI.pdf sembrerebbe di sì.
Personalmente la vedo molto diversamente e credo anzi che i citati documenti denotino una sostanziale diffidenza, quasi paura, nella tecnologia, specialmente nella crittografia, alla base della firma digitale.
Sarebbe interessante capire anche il motivo di questa diffidenza (mancata reale comprensione ? cattiva comunicazione da parte degli informatici/matematici ?) specialmente se si pensa che invece ci si fida quasi ciecamente della modalità "analogica" e della firma autografa che non solo sono facilmente alterabili ma la cui verifica è affidata a tecniche (la grafologia forense) la cui affidabilità è ben lontana dall'essere vicina agli standard previsti per la firma digitale. (a proposito segnalo il seguente articolo illuminante http://www.ratiolegisweb.it/…/la-grafologia-forense-alcune…/)
Termino con alcune domande correlate :
- ci è chiaro quale sia realmente il modello di conservazione che prevede il cad, specie dopo la "correzione" del comma 1-bis dell'art. 44, che impone il versamento nel sistema di conservazione tutti i documenti anche afferenti a procedimenti non conclusi ?
- ci è chiaro perchè un certificato scade dopo 3 anni ? è un'esigenza tecnica o commerciale ? (non ditelo ai notai, ma in realtà attualmente l'algoritmo più delicato in termini di possibilità di hacking è quello per ottenere l'hash e non la crittografia dell'impronta...)
- se la marca temporale che è identica ad una firma vale 20 anni perchè non si può fare anche per i certificati ?
- per lo stesso motivo per cui la marca dura 20 anni, il riferimento temporale dato dal protocollo, se inviato il giornaliero in conservazione come prevede la norma, può considerarsi indefinito ? E così quindi la validità legale del documento financo non conservato ?
Secondo questo articolo (grazie a Michele Gentili per averlo condiviso) https://t.co/bCCGMtI3CT oppure secondo quanto dicono i notai in questo (davvero interessante anche se discutibile) documento dedicato alla tematica https://www.notariato.it/sites/default/files/1-2017-DI.pdf sembrerebbe di sì.
Personalmente la vedo molto diversamente e credo anzi che i citati documenti denotino una sostanziale diffidenza, quasi paura, nella tecnologia, specialmente nella crittografia, alla base della firma digitale.
Sarebbe interessante capire anche il motivo di questa diffidenza (mancata reale comprensione ? cattiva comunicazione da parte degli informatici/matematici ?) specialmente se si pensa che invece ci si fida quasi ciecamente della modalità "analogica" e della firma autografa che non solo sono facilmente alterabili ma la cui verifica è affidata a tecniche (la grafologia forense) la cui affidabilità è ben lontana dall'essere vicina agli standard previsti per la firma digitale. (a proposito segnalo il seguente articolo illuminante http://www.ratiolegisweb.it/…/la-grafologia-forense-alcune…/)
Termino con alcune domande correlate :
- ci è chiaro quale sia realmente il modello di conservazione che prevede il cad, specie dopo la "correzione" del comma 1-bis dell'art. 44, che impone il versamento nel sistema di conservazione tutti i documenti anche afferenti a procedimenti non conclusi ?
- ci è chiaro perchè un certificato scade dopo 3 anni ? è un'esigenza tecnica o commerciale ? (non ditelo ai notai, ma in realtà attualmente l'algoritmo più delicato in termini di possibilità di hacking è quello per ottenere l'hash e non la crittografia dell'impronta...)
- se la marca temporale che è identica ad una firma vale 20 anni perchè non si può fare anche per i certificati ?
- per lo stesso motivo per cui la marca dura 20 anni, il riferimento temporale dato dal protocollo, se inviato il giornaliero in conservazione come prevede la norma, può considerarsi indefinito ? E così quindi la validità legale del documento financo non conservato ?